Questo sito utilizza cookie tecnici necessari e funzionali alla navigazione. Per assicurare agli utenti la migliore esperienza di navigazione, potremmo utilizzare cookie analytics per monitorare l’utilizzo del nostro sito con Google Analytics. Se clicchi su "Rifiuta" non verranno installati cookie diversi da quelli tecnici. Cliccando su "Accetta" esprimi il tuo consenso all'uso di cookie per tutte le predette finalità.
Potrai sempre modificare la scelta fatta cliccando su Preferenze cookie.
Per maggiori informazioni consulta l'informativa sulla privacy.
In presenza di “salma”, cioè di defunto deceduto da MENO di 20 anni, si può procedere
alla traslazione in altro manufatto cimiteriale (già concesso o di cui richiedere la concessione);
all’inumazione in terra;
alla cremazione (dichiarazione resa dal coniuge o, in assenza, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi, acquisizione documentazione medica che escluda il sospetto di morte dovuta a reato). Le ceneri potranno essere tumulate in un ossario (di cui richiedere la concessione) o in altro manufatto già concesso (ossario, loculo o tomba) o affidate per la conservazione in abitazione. Ci si dovrà recare in ufficio per la redazione del verbale di cremazione.
Le spese di trasporto e cremazione sono a carico dei familiari.
In presenza di “resto mortale”, cioè di defunto deceduto da PIU’ di 20 anni, si può procedere
all’inumazione in campo terra (per un periodo che può variare dai 2 ai 5 anni);
alla traslazione in una tomba già concessa (non è possibile chiedere la concessione di manufatti);
alla cremazione (dichiarazione resa del coniuge o, in assenza, della maggioranza assoluta dei parenti più prossimi). Le ceneri potranno essere tumulate in un ossario (di cui richiedere la concessione) o in altro manufatto già concesso (ossario, loculo o tomba), affidate per la conservazione in abitazione, disperse in cinerario comune.
Le spese di trasporto e cremazione sono a carico dei familiari.
In presenza di “resti ossei”, cioè di cassettine dove sono stati raccolti i resti a seguito di precedente esumazione o estumulazione, si può procedere
al conferimento in ossario comune;
alla traslazione in un manufatto già concesso o in ossario (di cui chiedere la concessione).
In presenza di “ceneri”, cioè di urne cinerarie contenti le ceneri derivate dal processo di cremazione, si può procedere
alla traslazione in una manufatto già concesso o in ossario (di cui chiedere la concessione);
all’affidamento delle ceneri per la conservazione in abitazione.
Ultima modifica:
venerdì, 31 maggio 2024
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !