Prezzo ridotto dei combustibili
L’art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23.12.1998, n. 448 come modificato dall’art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n.488 e l’art. 4, comma del Decreto Legge 30.09.2000, n. 268 convertito con modificazioni nella Legge 23.11.2000, n. 354 e come modificato dall’art. 27, comma 3, della Legge 23.12.2000 n. 388 ha previsto una riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E (il Comune di Vittorio Veneto ricade in zona climatica E), individuate dagli stessi Enti con apposita delibera consiliare.
L’art. 13, comma 2 della Legge 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) ha riconosciuto la predetta riduzione di prezzo anche “alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”.
L’estensione dell’agevolazione di cui all’art. 13 comma 2 della Legge 28.12.2001 n. 448 è stata prorogata a tutto dicembre 2009 con successivi provvedimenti, dei quali l’ultimo è l’art. 2 comma 13 della Legge 22.12.2008 n. 203.
La Legge 23.12.2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010) non ha reiterato la sopra richiamata previsione e pertanto ne consegue che per effetto del combinato disposto dell’art. 8 comma 10 lett. c) della Legge 23 .12.1998 n. 448 e dell’art. 4 del Decreto Legge 30.09.2000 n. 268, il beneficio fiscale risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle “porzioni edificate non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.
Viste le circolari dell’Agenzia delle Dogane prot. 5961 del 15.01.2010 e prot. 41017 del 12.04.2010, il Comune di Vittorio Veneto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.04.2010 ha riconosciuto i benefici di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) punto 4 della Legge 23.12.1998, n. 448 come modificato dall’art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n. 488 ed in relazione a quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legge 30.09.2000, n. 268 convertito con modificazioni nella Legge 23.11.2000, n. 354 a tutte le frazioni e case sparse non metanizzate del Comune di Vittorio Veneto classificato in fascia climatica "E", ricadenti al di fuori del centro abitato del capoluogo come delimitato nelle planimetrie in atti, ad esclusione delle parti di territorio esterne al centro abitato metanizzate evidenziate nelle medesime planimetrie aggiornate con il presente atto, approvando le planimetrie qui sotto disponibili aggiornate con la localizzazione delle reti del metano fornite dai gestori ITALGAS SPA (nota prot. 100690E F0327 del 10.03.2010) e ASCOPIAVE SPA (nota del 16.02.2010), con le delimitazioni di cui sopra, stabilendo altresì che per edifici in zone "non metanizzate" s’intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile di gasolio GPL, collocate al di fuori della fascia di 10 m. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas (distanza intesa tra la condotta del gas e l’area di pertinenza dell’edificio), purché ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, salvo che le stesse pur essendo oltre detta fascia risultino già allacciati alla rete del gas.
Per avere diritto al prezzo scontato è necessario compilare il modello di autodichiarazione qui sotto riportato che, congiuntamente all'attestazione rilasciata dall'uff. Patrimonio del Comune, dovrà essere consegnata alla ditta fornitrice del combustibile.
Il modello di richiesta dell'attestazione del Comune, di cui trovate qui sotto un fac simile, va inviato o tramite pec a: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it o consegnato a mano allo sportello dell'Ufficio tecnico presso il Condominio Quadrilatero al II piano.