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L’Imposta di Soggiorno è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 dicembre 2014, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, con entrata in vigore dal 01 gennaio 2015
Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalle Leggi Regionali 04 novembre 2002 n. 33 e 14 giugno 2013 n. 11, in materia di turismo e di attività agrituristiche) situata nel territorio del Comune di Vittorio Veneto.
Chi paga
Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere situate nel Comune di Vittorio Veneto.
Le tariffe
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata con riferimento alla tipologia di tutte le strutture ricettive. Per tali strutture la misura è definita in rapporto alla loro classificazione, così come disposta dalla normativa regionale in materia di turismo ed attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Le tariffe, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 29 dicembre 2014, sono le seguenti:
TIPOLOGIA STRUTTURA e relativa TARIFFA (per persona e per pernottamento)
Esercizi extra-alberghieri, agriturismi - Euro 1,00
Esercizi alberghieri 1 stella Euro - 1,20
Esercizi alberghieri 2 stella Euro - 1,40
Esercizi alberghieri 3 stelle Euro - 1,60
Esercizi alberghieri 4 stelle Euro - 1,80
Esercizi alberghieri 5 stelle Euro - 2,00
Quanto si paga
L’imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi per persona. Pertanto, fino a cinque pernottamenti a persona si paga il singolo pernottamento, oltre i cinque pernottamenti consecutivi a persona (da 6 in su) si paga solamente per cinque pernottamenti.
Quando si paga
Il pagamento dell’imposta di soggiorno va effettuato al termine di ciascun soggiorno, versando l’importo dovuto al gestore della struttura dove si è stati ospiti, il quale provvede al rilascio della quietanza e al successivo riversamento al Comune.
Sanzioni e interessi per chi non paga l’imposta
Per l’omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta da parte dell’ospite della struttura ricettiva si applica la sanzione del 30% (prevista dall’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471), nonché gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Casi di esenzione
Sono esenti dal pagamento dell’Imposta di Soggiorno:
i portatori di handicap non autosufficienti;
i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
i bambini e ragazzi sino al compimento dei 14 anni di età;
gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune di Vittorio Veneto o nei Comuni limitrofi. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.