Regione Veneto
Accedi all'area personale

Comunicazione Macellazione 2024-2025

Nota dell’AUlss2 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario prot. 0196193/24 del 25.10.2024

Data di Pubblicazione

31 ottobre 2024

Tipologia

News

Descrizione estesa

In considerazione dell'evoluzione epidemiologica della Peste Suina Africana (PSE) che attualmente non coinvolge gli allevamenti suini del Veneto, né i cinghiali selvatici sul territorio regionale l’Aulss ha trasmesso le seguenti indicazioni per l'imminente campagna di macellazione 2024/2025 al fine di evitare comportamenti a rischio.

Tali precauzioni servono a garantire condizioni di biosicurezza correlate alla macellazione e alla successiva lavorazione delle carni e a ridurre la movimentazione di persone, veicoli, attrezzature verso allevamenti di suidi, ancorché familiari. 

  1. La macellazione per il consumo domestico privato presso il proprio domicilio o il proprio allevamento  di massimo due suini per ogni titolare di allevamento è consentita esclusivamente al produttore primario il cui allevamento è correttamente registrato in BDN, che abbia allevato i suini dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni. La macellazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni relative alla biosicurezza contenute nell’all.2.
  2. L’attività, in considerazione dei focolai presenti nel territorio nazionale, é consentita su tutto il territorio  regionale solo nel periodo compreso tra il 1 Novembre ed il 28 febbraio.
  3. nelle aziende “non familiari” (con più di due suini) non è consentita, durante le operazioni di  macellazione degli animali e di lavorazione delle carni, la presenza di personale diverso  da quello che ordinariamente opera in azienda  ad eccezione del norcino che dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato al punto 1 dell’all. 2.
  4. Ogni macellazione deve essere preventivamente comunicata con il modulo all. 3 all’AULSS con almeno 72 ore di anticipo (3 giorni feriali) rispetto alla data e ora  previste per la macellazione.
  5. La comunicazione deve contenere:
    • la tipologia di allevamento con riferimento alla promiscuità con i selvatici (allevamento brado)
    • la data e l’ora e il luogo/indirizzo in cui avverrà la “macellazione per il consumo domestico privato”
    • l’eventuale presenza di personale specificatamente formato per svolgere l’attività
    • la dichiarazione di essere a conoscenza che i Servizi Veterinari dell’AULSS potranno effettuare controlli a campione
    • la dichiarazione di aver preso visione delle disposizioni in materia  di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (all.2) e l’impegno  ad una stretta osservanza delle stesse
  6. Non vi è più I'obbIigo, salvo per i suini allevati allo stato brado, dell'ispezione sistematica, da parte del veterinario dell’AULSS.
  7. I privati interessati possono comunque richiedere all’AULSS I’ispezione delle carni come prestazione a pagamento;
  8. In relazione alle disposizioni in materia di anagrafe degli allevamenti e degli animali, salute e benessere degli animali, gestione dei sottoprodotti di origine animate (qualora ve ne fossero dopo il completo utilizzo del suino) si applica la normativa comunitaria sulla base delle indicazioni nazionali e regionali.
  9. La persona che esegue lo stordimento, la jugulazione e le operazioni correlate deve avere un livello adeguato di competenza, anche se  non è obbligatorio il  possesso del “certificato di idoneità”. Lo stordimento deve essere praticato con pistola a proiettile captivo o con elettronarcosi in modo da provocare uno stato di incoscienza rapido, efficace e perdurante fino alla morte; la jugulazione deve avvenire immediatamente dopo lo stordimento e deve consentire il dissanguamento rapido e completo.
  10.  Durante la macellazione devono essere rispettate le condizioni indicate nell’allegato “Macellazioni per autoconsumo al di fuori del macello. Misure di Biosicurezza ai fini della prevenzione della diffusione della PSA”

A seguito del ricevimento della comunicazione da parte del privato interessato pertanto I’AULSS:

  1. disporrà il sopralluogo sistematico al momento della macellazione per i suini allevati allo stato brado/semibrado;
  2. disporrà il sopralluogo  a campione, sulla base del rischio, per i suini allevati in condizione di stabulazione controllata.

In occasione dei sopralluoghi il veterinario potrà procedere al prelievo di altri campioni, oltre a quello per Trichinella (ad es. per il “piano Aujeszky”).

Le AULSS registrano tutte le informazioni di cui sopra relative alle singole macellazioni comunicate dai privati interessati.

AI fine di mantenere la sorveglianza sulla presenza e diffusione delle trichinelle e prevenire la trichinellosi, ai suini macellati deve essere prelevato un campione di muscolo (almeno 50 grammi dal diaframma) su cui eseguire  la ricerca delle trichinelle. L’AULSS informa, qualora sia richiesto, il privato interessato sulle modalità di prelievo dei campioni di pilastro del diaframma dei suini macellati e sul loro conferimento alI’AULSS. Il prelievo del campione non si effettua sui suini appartenenti ad allevamenti accreditati per “trichinella”.

Nel caso la macellazione sia stata eseguita senza I'intervento del veterinario deIl’AULSS, il  campione deve essere prelevato a cura del privato interessato e consegnato alI’AULSS  accompagnato dal modulo all. 4 ad uno degli indirizzi indicati nell’all.1 entro 24 ore dalla macellazione. La successiva consegna del campione al laboratorio è in capo all’AULSS

Qualora il veterinario dell’AUL SS esegua l'ispezione delle carni dei suini, questi eseguirà anche il campione per la ricerca della trichinella ed eventuali altri campioni che ritenga opportuni.

Le carni fresche dei suini macellati in allevamenti non accreditati per trichinella, nei 10 giorni successivi alla macellazione, possono essere consumate solo previa cottura a temperatura > 60°C a cuore per almeno 12 minuti; trascorsi i 10 giorni , dalla consegna del campione, l’esito stesso deve essere considerato come negativo.

I cittadini interessati alla macellazione tradizionale dei suini a domicilio per il solo consumo domestico privato devono comunicarlo all’Azienda ULSS” Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari, con un congruo anticipo di almeno 72 ore rispetto all’inizio delle operazioni mediante l’invio del modulo allegato compilato in ogni sua parte, secondo una delle seguenti modalità:

ORARI E RECAPITI PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA MACELLAZIONE A DOMICILIO E CONSEGNA DEI CAMPIONI DI DIAFRAMMA PER LA RICERCA DI TRICHINELLA

Per la Comunicazione  della macellazione:
via posta elettronica ai seguenti indirizzi email segveterinariotv@aulss2.veneto.it

I campioni di trichinella possono essere recapitati:
per il Distretto di Pieve di Soligo

  •  
  • la sede del Distretto Veterinario di Vazzola – P.zza Vittorio Emanuele – Servizi Veterinari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
  • l’ufficio Veterinario distaccato di Farra di Soligo, Ufficio Veterinario presso il Mattatoio , dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30

 L’esito sarà refertato compatibilmente con i tempi di consegna del campione

Leggi la Nota dell’AUlss2 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario prot. 0196193/24 del 25.10.2024 ( con allegati 1, 2, 3 e 4)

Riferimenti normativi e disposizioni

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
- Nota Regione Veneto n. 484757 del 22.10.2021
- Nota Regione Veneto n. 532978 del 16.10.2024
- Nota Ulss2 n. 196193/24 del 25.10.2024

Ultima modifica: giovedì, 31 ottobre 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri