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A seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2024 del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono stati indetti per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9 giugno 2024 i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, sono entrate in vigore le prescrizioni imposte alle Pubbliche Amministrazioni in materia di comunicazione istituzionale nell’ambito più generale delle norme sulla “Par condicio”.
La materia è regolata dall’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
La definizione di comunicazione istituzionale è sancita dall’articolo 1, comma 4 della legge 7 giugno 2000 n. 150 secondo cui riveste carattere di “attività di informazione e comunicazione istituzionale” anche la “comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”. Tale previsione configura, per estensione, anche la concessione di Patrocini da parte dell’Amministrazione come una violazione delle norme (AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prot. n. 16273 del 2.05.2024).
Pertanto, onde assicurare l’osservanza delle norme da parte dell’Ente – anche quale doveroso segnale di trasparenza, imparzialità e positiva interpretazione dello spirito delle leggi in materia di “Par condicio”, l’Amministrazione comunale non accoglierà domande di Patrocinio “fino alla chiusura delle operazioni di voto”.